Statuto

Allegato “B” al n. 744 di Rep. e n. 541 di Racc.

STATUTO PARTITO POLITICO

“DIFESA ANIMALISTA INDIPENDENTE NAZIONALE ORGANIZZATA”

in acronimo “D.A.I.N.O.”

Art 1 Denominazione e simbolo

E’ costituito il Partito politico senza fine di lucro denominato:

“DIFESA ANIMALISTA INDIPENDENTE NAZIONALE ORGANIZZATA” in acronimo “D.A.I.N.O.”.

Il simbolo del Partito è costituito da un’immagine la quale è raffigurata nel documento riportante la descrizione tecnica, da considerarsi allegato al presente atto.

Il simbolo potrà essere modificato per uniformarlo alle elezioni di riferimento.

Il logo, simbolo del Partito potrà essere utilizzato in occasione di riunioni, eventi e manifestazioni di ogni genere al fine di promuovere lo spirito e gli ideali del Partito.

L’uso del simbolo dovrà essere espressamente autorizzato per iscritto da parte di uno o più componenti appositamente delegati dal Direttivo Nazionale, il quale avrà altresì facoltà di revocarlo senza motivazione alcuna.

La durata del Partito è a tempo indeterminato

Art 2 Finalita’

Il Partito ha il fine di attuare un programma politico ispirato principalmente alla difesa, alla tutela e alla protezione degli animali, al minimo sfruttamento di essi e ad una divulgazione di una politica alimentare, ambientale e medico scientifica che offra alternative allo sfruttamento animale, soprattutto nel campo della ricerca  scientifica (VIVISEZIONE). Si pone come principio cardine la lotta contro il randagismo, ponendo in atto un’adeguata campagna di sensibilizzazione sulla sterilizzazione e sul commercio degli animali in genere. Si pone inoltre come fine la tutela dell’ambiente, del paesaggio, e la tutela medico – sanitaria dell’individuo, ponendo la cura della salute dell’individuo tra le massime priorità, il tutto nel rispetto della tradizione democratica, costituzionale e liberale italiana.

Il Partito ha come scopo principale la partecipazione tramite liste di propri candidati alle consultazioni elettorali volte al rinnovo dei componenti dei consessi politici e amministrativi, promuovendo, attraverso la libera discussione, il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini, alla vita politica e amministrativa del Paese.

Il partito è aperto a tutti coloro che vogliano, tramite le suddette attività e nel rispetto dei principi sopra enunciati, sostenere e realizzare la crescita sociale e lo sviluppo economico del Paese, sempre tenendo conto dei principi ispiratore dello stesso.

Per il conseguimento dei propri fini statutari il Partito può:

– promuovere iniziative politiche ed elettorali;

– stabilire rapporti con altri organismi che abbiano scopi affini;

– promuovere e curare la redazione e la diffusione di pubblicazioni periodiche e notiziari;

– promuovere attività culturali, politiche e ogni altra manifestazione che possa contribuire al perseguimento degli scopi del Partito in ogni attività pubblica e privata;

– utilizzare strumenti di social network, acquisire nomi di dominio sul web.

Art 3 Patrimonio

Il Partito potrà avere una dotazione patrimoniale costituita: – dall’apporto volontaristico degli associati;

– dai mezzi finanziari messi a disposizione dai terzi privati e pubblici;

– da contributi dell’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

– dal complesso di beni mobili e immobili;

– dalle rendite dalla dotazione patrimoniale e dai beni comunque costituenti il patrimonio;

– dagli impianti acquistati dal Partito;

– ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’Partito.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dal Direttivo Nazionale, che, tramite apposita deliberazione, potrà individuarne la destinazione in ottemperanza alle finalità statutarie del Partito.

Per il perseguimento delle finalità associative e statutarie il Partito potrà acquistare qualunque bene o servizio, utilizzando a tal scopo tutte le entrate di cui al presente articolo.

E’ vietata la ripartizione degli utili anche in via indiretta e tutte le eventuali eccedenze saranno destinate al raggiungimento dei fini del Partito.

L’esercizio finanziario inizia il l gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il consiglio approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo entro il 15 dicembre dell’anno precedente.

Il bilancio consuntivo è approvato entro il 31 maggio dell’anno successivo ed è redatto dal Tesoriere ed approvato dal Direttivo, in conformità ai principi stabiliti dalla legge.

Art. 4 Iscrizione

Al Partito possono iscriversi tutti i cittadini dell’Unione Europea stabilmente residenti in Italia che abbiano compiuto i 16 anni di età.

Gli iscritti che non hanno compiuto la maggiore età non hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Attraverso l’iscrizione si accettano incondizionatamente i fini del Partito, dello Statuto e di tutte le decisioni e delle deliberazioni degli organi statutari.

L’iscrizione comporta il versamento della quota annuale stabilita.

Gli introiti del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla scorta del principio del riparto automatico ed immediato.

Il Partito e gli altri organi si impegnano a trattare i dati acquisiti con le iscrizioni nel pieno rispetto del D.Lgs 196/03 ( «Codice della privacy).

L’iscrizione al Partito è preclusa a chi sia iscritto ad altro partito o movimento politico Nazionale, ovvero svolga attività politica in rappresentanza o a favore di altri partiti ed in caso

di adesione o candidatura presso altro soggetto politico, decade automaticamente da iscritto al Partito.

Ad ogni modo gli iscritti devono possedere le qualità personali di onestà, correttezza e probità: tali requisiti sono considerati essenziali per la partecipazione al Partito. L’iscrizione è subordinata al possesso dei requisiti sopra citati e alla dichiarazione di essere in possesso di requisiti di moralità e onorabilità e di non avere condanne definitive per reati contro lo Stato, per associazione mafiosa, per odio raziale. L’scrizione è tacitamente accolta ove non intervenga il diniego entro 60 (sessanta) giorni. Inoltre, il richiedente presta, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, il consenso al trattamento dei dati personali.

La domanda di iscrizione deve essere accompagnata, a pena di: nullità, dalla prova del contestuale pagamento della quota di iscrizione per l’intero anno in corso.

Art 5 Diritti degli iscritti

Ogni iscritto ha il diritto di:

– accedere alla formazione politica e di essere informato delle iniziative del Partito;

– partecipare alla formazione delle linee guida del Partito;

– essere convocati alle assemblee ed alle riunioni;

– presentare ricorsi agli organi di garanzia sul funzionamento e inadempienza degli altri organi;

– diritto di voto nelle consultazioni interne;

– partecipare alle elezioni del gruppo consiliare della propria struttura;

– essere eleggibile a qualsiasi carica del Partito.

Art 6 Perdita di qualità di iscritto

La qualità di iscritto del Partito Politico si perde nei seguenti casi:

1) dimissioni;

2) estinzione dell’ente;

3) mancato rinnovo;

4) espulsione.

L’espulsione viene inflitta come conseguenza di procedimento disciplinare. Costituiscono inoltre sempre motivo di cessazione dell’iscrizione la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.

Nelle ipotesi di comportamenti dìfformi che arrechino pregiudizio agli scopi del Partito, il Direttivo potrà applicare sanzioni quali : richiamo e la diffida.

Ad ogni modo qualsiasi provvedimento non potrà essere adottato in assenza di previo contraddittorio con l’interessato, salvo che questi vi rinunci o si sottragga.

Art 7 Organi del Partito

Lo svolgimento delle attività dell’Partito nonché la gestione amministrativa sono demandate agli organi e agli uffici dell’Partito;

Sono organi e uffici del Partito:

il Segretario del Partito;

il Congresso;

il Direttivo Nazionale;

il Presidente ed il Vice-presidente;

– il Comitato esecutivo;

il Collegio dei revisori dei conti

il Tesoriere;

il Collegio dei Probiviri;

i segretari dei circoli periferici.

I circoli territoriali del Partito sono:

Congresso Regionale;

Direttivo Regionale;

Presidente ed il vice-presidente del Consiglio Regionale,Provinciale e Comunale;

Segretario Regionale Provinciale e Comunale.

Art 8 Modalità di elezione degli organi

Gli organi Collegiali del Partito sono eletti dai Congressi tra gli iscritti che dichiarano di candidarsi in base al numero di preferenze ottenute. Il voto per ricoprire le cariche è segreto.

Le votazioni che non riguardano l’indicazione di persone sono palesi. Le minoranze, ove esistenti, possono proporre mozioni, ordini del giorno, proposte che devono poter essere poste alle votazioni.

Gli organi monocratici vengono eletti dalle Assemblee o Congressi a scrutinio segreto e possono essere eletti coloro che hanno dichiarato la candidatura, viene eletto chi raggiunge un maggior numero di voti, in caso di unico candidato l’elezione è automatica.

Art 9 Elezioni dei Congressi Nazionali e Regionali

Il Congresso Provinciale elegge un delegato ogni cinque, iscritti.

Gli eletti dai Congressi Provinciali sono delegati a partecipare al Congresso Nazionale. Ogni delegato ha diritto ad un solo voto congressuale e non può ricevere deleghe né alcun mandato imperativo. I Delegati Provinciali sono eletti: sulla base delle preferenze ricevute. Ogni iscritto può esprimere un solo voto.

Art 10 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l’organo rappresentativo del Partito.

Ad esso spetta l’elaborazione e la determinazione delle politiche generali del Partito, l’approvazione e le modifiche dello statuto nonché lo scioglimento del Partito.

Il Congresso Nazionale viene convocato dal Presidente Nazionale in via ordinaria ogni due anni ed straordinaria previa deliberazione del Direttivo.

I lavori del Congresso sono disciplinati con regolamento deliberato dal Direttivo Nazionale.

Partecipano di diritto al Congresso:

– I Segretari Regionali;

– Parlamentari e Consiglieri Regionali in carica;

– I componenti del Comitato di Garanzia;

– I Componenti del Direttivo Nazionale;

-I legali rappresentanti di persone giuridiche che hanno aderito al Partito.

Il Congresso Nazionale elegge i componenti del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo delibera sulle materie delegate dal Congresso Nazionale e sulle proposte politiche del Direttivo e/o singoli Consiglieri.

Il Consiglio Nazionale può delegare al Comitato Direttivo decisioni su materie di propria competenza.

Per la validità delle deliberazioni del Direttivo occorre la presenza di almeno un terzo dei componenti.

Le deliberazioni del Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti e con voto palese, tranne le votazioni che prevedono l’indicazione di nomi.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un consigliere designato dal Presidente.

Art 11 Il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale attua la linea politica stabilita dal Congresso Nazionale.

Esso è composto da un numero massimo di 21 componenti. Ne fanno parte di diritto:

il Presidente;

il Segretario Nazionale;

i Parlamentari in carica.

Possono essere indicati dal Segretario Nazionale a partecipare ai lavori esperti di settore senza diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di 1/3 (un terzo) dei componenti all’inizio della seduta.

Il Direttivo Nazionale può articolarsi al proprio interno in coordinamenti o uffici a discrezione del Presidente nazionale.

Il Difettivo Nazionale stabilisce le quote degli importi spettanti alle sedi periferiche del Partito.

Il Direttivo Nazionale può sciogliere gli organi periferici del Partito.

Art. 12 Il Presidente Nazionale

Il Presidente del Partito garantisce l’unità del Partito su11a scorta delle linee politiche dettate dal Congresso Nazionale e dal Direttivo Nazionale.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale ed il mandato si esaurisce a conclusione del successivo Congresso Nazionale.

Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale, del quale convoca e presiede le sedute.

Art. 13 Il Segretario Nazionale

Il Segretario è l’organo esecutivo del Partito da cui dipendono gli uffici del Partito in ambito nazionale.

L’elezione del Segretario Nazionale avviene ad opera del Direttivo Nazionale fra gli iscritti al Partito.

Il mandato si esaurisce con la nomina del successivo.

Il Segretario Nazionale può individuare e proporre uno o più soggetti per la carica di Vicesegretario ovvero un Ufficio di Segreteria, i quali vengono nominati in seguito a ratifica del Direttivo Nazionale.

Il Segretario Nazionale esercita altresì la rappresentanza legale del Partito nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Art 14 Il Tesoriere

Il Tesoriere amministra i fondi a qualunque titolo appartenenti al Partito nel pieno rispetto delle normative vigenti assumendosi    ogni responsabilità gestionale ed economica. Ogni sei mesi dovrà relazionare al Direttivo Nazionale sulla situazione finanziaria del Partito, rappresentando in particolare situazioni di criticità. Dovrà relazionare, ove necessario, anche prima del periodo sopra elencato.

Ha l’obbligo di vigilare sulla gestione finanziaria degli organi periferici attraverso i controlli che riterrà opportuni e relazionare al Direttivo Nazionale qualora ravvisasse la necessità.

E’ eletto dal Direttivo Nazionale e dura in carica sino a nomina di suo successore.

E’ membro di diritto del Direttivo Nazionale.

E’ obbligato a redigere annualmente il consuntivo che dovrà essere sottoposto ai revisori dei conti (che ne certificheranno il contenuto) per l’approvazione da parte del Direttivo Nazionale. Il rendiconto dovrà essere presentato entro il 31 marzo. Dovrà consegnare tutta la documentazione richiesta ai Revisori dei Conti.

Art 15 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dal Congresso. I detti tre componenti eleggono un Presidente.

Il Congresso elegge anche un supplente il quale subentra in caso di impossibilità di uno dei componenti effettivi. L’impossibilità è dichiarata dal Direttivo Nazionale.

Il Collegio è chiamato a decidere sui ricorsi aventi ad oggetto la violazione dello statuto ovvero delle regole congressuali. Le decisioni vengono prese a maggioranza entro 60 gg. dalla presentazione del ricorso. Il Collegio dei Probiviri garantisce il contraddittorio assegnando termini per deduzioni o controdeduzioni.

Il Collegio dei Probiviri vigila sul rispetto dello statuto e dei regolamenti attivando d’ufficio procedure disciplinari nei confronti degli iscritti ed applicando le sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari consistono in:

– Ammonizioni;

– Sospensioni sino a sei mesi;

– Espulsione.

Art. 16 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo contabile e amministrativo interno. Esso è composto da tre membri eletti dal Direttivo Nazionale che abbiano ottenuto il maggior numeri di voti. Ciascun componente del Direttivo Nazionale potrà esprimere la massimo due preferenze tra gli iscritti che hanno specifica competenza.

Ove ritenuto necessario possono essere anche scelti dall’Albo dei Revisori Contabili, esterni al Partito.

L’opera è gratuita se la scelta avviene tra gli iscritti del Partito.

Art. 17 Congresso Regionale

Il Congresso Regionale è convocato dal Presidente Regionale , entro 30 giorni dalla conclusione del Congresso Nazionale.

Partecipano di diritto:

– i delegati della Regione in cui sono stati scelti all’ultimo Congresso Nazionale;

– i consiglieri ed assessori regionali anche se cessati dal mandato;

– i consiglieri nazionali del Partito eletti e di diritto residenti nella regione;

-i membri del Direttivo Nazionale residenti nella regione;

– legali rappresentanti di ogni ente collettivo aderente di livello regionale, secondo le rispettive convenzioni;

– II Segretario giovanile, ove sia stata costituita separata organizzazione aderente al partito.

Le modalità di svolgimento e di votazione del Congresso Regionale sono le medesime previste per il Congresso Nazionale, in quanto applicabili.

Il Congresso Regionale elegge il Presidente Regionale ed il Segretario Regionale sulla base di dichiarazione di candidatura inviata alla sede Nazionale e resa nota sul sito internet del Partito.

Viene eletto anche il Vice – Presidente il quale svolge le funzioni del Presidente in caso di dimissioni, morte o impedimento per motivi di salute.

Art. 18 Direttivo, Presidente e Segretario Regionale

Il Direttivo Regionale ha i medesimi compiti, ma su base territoriale e competenza regionale del Direttivo Nazionale.

Il Direttivo Regionale è composto da un numero massimo di 21 membri eletti dal Congresso Regionale.

Fanno parte di diritto del Direttivo Regionale:

Il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Regionale;

– i Segretari dei Consigli Direttivi Provinciali della regione;

– i consiglieri nazionali residenti nella Regione;

I parlamentari nazionali o regionali in carica;

il Segretario Regionale dell’organizzazione giovanile, se costituita.

Il Direttivo Regionale può organizzare la propria attività secondo la più ottimale funzionalità.

Il Segretario Regionale convoca il Direttivo Regionale, il quale può essere convocato anche dal Presidente regionale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno; le sue riunioni sono presiedute dal Presidente Regionale.

Il Direttivo Regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti e le sue riunioni non sono valide se non sono presenti almeno un terzo dei suoi componenti, ad apertura di riunione.

Gli iscritti della regione che siano a qualsiasi titolo membri del Direttivo Nazionale sono membri di diritto del Direttivo Regionale.

Il Segretario Regionale è l’organo politico che rappresenta ed esegue le linee e le decisioni del Direttivo Regionale. Decide sull’organizzazione degli Uffici regionali e periferici.

Il segretario regionale è responsabile delle attività economiche e finanziarie del partito nell’ambito regionale e fornisce informazioni e relazione al Tesoriere nazionale.

Art. 19 Congresso Provinciale

Il Cangresso Provinciale viene convocato e presieduto dal Presidente del Direttivo, ogni due anni.

Il Congresso elegge il Direttivo Provinciale, il Segretario Provinciale ed il Presidente Provinciale.

Stabilisce la linea politica generale del partito a livello provinciale, nell’ambito della linea nazionale e regionale.

Partecipano al Congresso Provinciale tutti gli iscritti al Partito della provincia con diritto di voto.

Le regole procedurali e di voto del Congresso Provinciale sono le stesse previste per il Congresso Nazionale.

Il Congresso Provinciale elegge il Presidente Provinciale ed il Segretario Provinciale a maggioranza dei voti tra coloro i quali abbiano dichiarato di voler essere candidati prima dell’inizio del Congresso.

Viene eletto anche il Vice – Presidente il quale svolge le funzioni del Presidente in caso di dimissioni, morte o impedimento per motivi di salute.

Con separata votazione si eleggono i componenti del Direttivo provinciale tra tutti gli iscritti della Provincia.

I compiti e gli incarichi del Direttivo Provinciale sono gli stessi previsti per il Direttivo Regionale, ma con la limitazione nell’ambito del territorio provinciale.

Art. 20 Direttivo Provinciale

Il Direttivo Provinciale è composto fino a 21 membri (esclusi i membri di diritto), secondo quanto deliberato dal Congresso Provinciale.

Sono componenti di diritto del Direttivo Provinciale:

il Presidente ed il Segretario eletti dal Congresso Provinciale;

gli iscritti della provincia che siano consiglieri nazionali in carica;

gli iscritti della provincia che siano parlamentari europei, nazionali o regionali;

il capo gruppo del consiglio del Comune capoluogo;

il segretario provinciale dell’organizzazione giovanile, se costituita.

Il Direttivo Provinciale può organizzarsi nei modi più efficaci secondo proprie valutazioni.

Il Direttivo Provinciale è convocato dal Segretario Provinciale, d’intesa col Presidente del Direttivo provinciale.

In caso manchi l’intesa è il Presidente Regionale che convoca ogni qualvolta lo ritenga opportuno e sono presiedute dal Presidente Provinciale.

Il Direttivo provinciale delibera alla presenza di almeno 1/3 dei componenti a maggioranza semplice dei presenti.

Il Segretario Provinciale è l’organo esecutivo del Direttivo Provinciale.

Può nominare un Ufficio di Segreteria.

Il Segretario Provinciale è responsabile delle attività economiche e finanziarie del partito in ambito provinciale e fornisce informazioni e relazione al tesoriere nazionale.

Art. 21 Circolo Comunale

Il Circolo Comunale è l’organizzazione di base del Partito, il punto più vicino al territorio.

Rappresenta la linea politica del Partito nel comune anche per l’esecuzione della linea politica stabilita nell’ambito del Direttivo Provinciale.

Il Circolo Comunale nasce anche con dieci iscritti, salvo deroghe autorizzare dal Direttivo provinciale.

Ogni Circolo mantiene l’elenco aggiornato degli iscritti ed almeno una copia dello Statuto del Partito. Ogni aggiornamento degli iscritti va comunicato al Direttivo Provinciale.

Le regole procedurali previste per il Direttivo Provinciale si estendono anche ai Circoli Comunali

Art. 22 Interventi sostitutivi

Il Direttivo Nazionale competente provvede alla sostituzione in ogni caso di dimissioni, decadenza o mancanza degli organi apicali regionali, il Direttivo Regionale di quelli provinciali ed il Direttivo Provinciale di quelli comunali anche in attesa dello svolgimento del congresso per il caso di cariche da eleggersi in tale sede.

Art. 23 Aspetti finanziari

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Direttivo Nazionale fissa l’ammontare della quota ordinaria di iscrizione per l’anno successivo; in mancanza si intende confermata quella dell’anno precedente.

Il Partito può ricevere contributi, liberalità e donazioni sia dagli associati, sia da soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa che disciplina il finanziamento dei partiti.

Qualsiasi contributo degli iscritti e di terzi deve essere iscritto nel bilancio del Partito.

La mancata comunicazione del finanziamento del partito da parte della persona fisica od organo del partito comporterà l’espulsione dello stesso ovvero della persona fisica che rappresenta l’organo.

Il Partito può ricevere, nei modi e termini previsti dalla legge, contributi e finanziamenti privati e pubblici.

Il Direttivo Nazionale può promuovere raccolte straordinarie di fondi presso gli iscritti, sempre su base volontaria.

In ogni caso, gli organi locali del Partito devono provvedere al loro autofinanziamento, e possono stabilire contributi volontari a carico dei rispettivi iscritti.

Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dal Direttivo Nazionale entro il 31 maggio.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone all’approvazione del Direttivo Nazionale il bilancio preventivo per l’anno successivo.

I bilanci, ed i documenti integrativi obbligatori, vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte del Direttivo Nazionale nonché sottoposti agli obblighi di pubblicità previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza di gestione amministrativa dei partiti politici.

Art. 24 Modifiche statutarie

Il presente statuto può essere modificato solo per decisione del Congresso Nazionale previa iscrizione dell’argomento nell’ordine del giorno.

Le modifiche sono adottate con il voto favorevole del 65% dei componenti del Congresso Nazionale.

In particolare, ogni eventuale ulteriore modifica allo Statuto, richiesta dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza ed il Controllo dei Partiti Politici, introdotta dal DL 149/2013, potrà essere deliberata dal Direttivo Nazionale del Partito.

Art. 25 Scioglimento del partito

Lo scioglimento del Partito è deliberato dal Congresso Nazionale straordinario appositamente convocato, nelle persone dei delegati del precedente Congresso.

Può essere deliberato dal Congresso Nazionale ordinario, purchè l’argomento sia stato esplicitamente messo all’ordine del giorno.

In ogni caso, lo scioglimento deve essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 dei componenti del Congresso Nazionale.

Con l’atto di scioglimento il Congresso Nazionale nomina uno o più liquidatori, che assumono tutti i poteri statutari spettanti agli organi del partito sino alla certificazione della sua cessazione; in mancanza della nomina dei liquidatori da parte del Congresso che ha deliberato lo scioglimento, vi provvede il Tribunale ove ha sede il Partito a richiesta di un qualsiasi iscritto che si renda parte diligente in tal senso.

Nelle more della liquidazione, i liquidatori possono disporre del patrimonio, del logo e del simbolo del Partito.

L’eventuale residuo attivo del patrimonio e tutti i suoi archivi e documenti dovranno essere devoluti ad enti aventi scopo sociale simile a quello del Partito.

Art. 26 Norme Finali

L’anagrafe degli iscritti ed ogni documento, anche in formato elettronico, relativo a dati personali, deve essere mantenuto e custodito nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia di trattamento i dati così come previsto dalla normativa nonché dei Provvedimenti emessi dal Garante della Privacy.

Il presente Statuto e gli atti adottati da tutti gli organi di Partito si adeguano alle normative nazionali, sovranazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare al D.lgs. n. 196/2003, nonché alle decisioni del Garante della Privacy.

Il Partito assume quali regole atte a garantire la trasparenza degli atti amministrativi, con particolare riferimento alla gestione economico- finanziaria, le disposizioni contenute nella Legge n. 2/1997 e successive variazioni ed integrazioni, nonché nel D.L. 149/2013, convertito nel la Legge 13/2014. Dovranno pertanto essere istituiti il libro giornale ed il libro inventari, conservata la documentazione amministrativa e contabile ed adottato un sistema informatizzato di contabilità, idoneo a garantire la registrazione ed archiviazione di tutti i fatti a contenuto patrimoniale, finanziario ed economico. Per quanto eventualmente non contemplato dalla menzionata normativa, e nei casi di effettiva applicabilità, il Partito dovrà conformarsi a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle vigenti norme in materia fiscale.

Art. 27 Norma transitoria

Il Presidente, il Segretario ed il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito sono autorizzati, anche disgiuntamente, ad apportare al presente Statuto eventuali ulteriori modifiche richieste dalla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la Trasparenza e il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici.